Normativa
Nuove regole europee di definizione di default
Dal 1° gennaio 2021 il Gruppo Cassa Centrale Banca applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.
Ti aiutiamo a conoscere le principali novità per affrontare il cambiamento con consapevolezza e gestire al meglio i tuoi rapporti bancari
PRINCIPALI NOVITA'
Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, si definisce in default il cliente che presenta un arretrato nei pagamenti da oltre 90 giorni al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, e ciò potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.
Per questo è fondamentale rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e non superare i limiti di fido concessi anche per importi di modesta entità.
LA NUOVA NORMATIVA
Ti sintetizziamo i principali cambiamenti delle nuove regole per evitare di essere classificato a default anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo:
Regole fino a dicembre 2020
La banca classifica il cliente a defaut al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.
Nuove regole
La banca classifica il cliente a defaut in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:
- in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
- termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB.
Regole fino a dicembre 2020
La classificazione a “scaduto e/o sconfinante deteriorato” di un cliente in una Banca del Gruppo Cassa Centrale non comporta automaticamente la classificazione a default presso le altre Società del gruppo.
Nuove regole
La classificazione a “scaduto e/o sconfinante deteriorato” sarà valutata a livello di Gruppo Cassa Centrale (il cliente avrà la stessa classificazione in tutte le società del Gruppo)
Regole fino a dicembre 2020
È consentita la compensazione da parte delle banche del gruppo degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente
Nuove regole
La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Le banche del Gruppo CCB saranno tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Regole fino a dicembre 2020
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui venga meno:
- scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni
- lo scaduto e/o sconfinamento è inferiore alla soglia di materialità del 5%
Nuove regole
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo.
Regole fino a dicembre 2020
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”).
Nuove regole
Sono previsti alcune regole di contagio.
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni):
- il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.
- nel caso in cui tutti i cointestatari siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default;
- qualora la cointestazione sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.
Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Regole fino a dicembre 2020
Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”).
Nuove regole
È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%.
COME PREPARARSI ALLE NUOVE REGOLE
Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall’importo
Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito: in caso di difficoltà rivolgersi al Gestore e/o in Filiale per valutare insieme possibili soluzioni
Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178: introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017: definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: definisce la Piccola e Media Impresa
- Linee Guida EBA/GL/2016/07: Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Approfondimenti:
Banca d'Italia: clicca sul seguente link "Nuova definizione di default e conseguenze per i clienti delle banche"
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